ESCUSSIONE SNC E SOSPENSIONE ESECUZIONE SOCI

Il Beneficio della Preventiva Escussione nella Società in Nome Collettivo

Abstract

L’ordinanza del 11.08.2025 del Tribunale di Avezzano in commento, ottenuta in una procedura curata dagli Avv.ti Marco Colantoni e Pier Luigi D’Amore, tra i professionisti di impresa&consumo, rappresenta un caso significativo in materia di esecuzione forzata contro soci di società in nome collettivo (s.n.c.). Il provvedimento affronta il tema del beneficio della preventiva escussione ex art. 2304 c.c., con particolare riguardo all’onere probatorio a carico del creditore e alle condizioni per la sospensione dell’esecuzione.

Fatti di causa

Nel caso in esame il cliente degli Avv.ti Colantoni e D’Amore, esecutato quale socio della s.n.c. debitrice, ha proposto opposizione all’esecuzione fondata su decreto ingiuntivo definitivo emesso nei confronti tanto della s.n.c. che dei suoi soci illimitatamente responsabili. Il credito cristallizzato nel titolo esecutivo era originato dalla escussione di polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia assicurativa a garanzia dell’adempimento di obbligazioni assunte dalla s.n.c. che, a causa di improvvisa crisi economica, non vi aveva adempiuto. L’assicurazione, quindi, pignorava l’abitazione principale del socio.

Tra i motivi di opposizione, spicca quello avente ad oggetto la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale e di mancanza della relativa prova. In sostanza l’assicurazione creditrice si era limitata ad asserire che la mancanza di presentazione di protocolli in Camera di Commercio negli ultimi anni, avrebbe dimostrato l’incapienza del patrimonio sociale.

Il beneficio della preventiva escussione

Nel contesto delle società di persone come la s.n.c., il socio ha responsabilità illimitata e solidale verso i creditori sociali. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2304 del Codice Civile “…i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale”. Tale norma sancisce che per i debiti della s.n.c., risponde innanzitutto la Società col proprio patrimonio; solo all’esito dell’infruttuosa escussione dello stesso, i creditori potranno aggredire il patrimonio dei singoli soci.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale evidenzia che il beneficio della preventiva escussione è una vera e propria condizione dell’azione esecutiva contro il socio di s.n.c., spettando al creditore l’onere di dimostrare l’insufficienza o l’inesistenza del patrimonio sociale.

Aderiva, quindi, il Tribunale alla prospettazione difensiva degli Avv.ti D’Amore e Colantoni i quali evidenziavano come la presunta mancanza di beni sociali non potesse desumersi dall’assenza di protocolli recenti in CCIAA anche in considerazione del fatto che, proprio dalla Visura camerale risultava come la società fosse formalmente ancora attiva.

Per questi motivi, il Tribunale ha ritenuto fondata l’opposizione e ha sospeso l’esecuzione sull’abitazione principale del debitore.

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