Direzione di struttura sanitaria la giurisdizione resta al Giudice del Lavoro.
Con la sentenza n. 3868 del 20 febbraio 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto un punto fermo su una questione che negli ultimi anni aveva generato un acceso contrasto giurisprudenziale: a chi spetta conoscere delle controversie relative alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa (i c.d. “primariati”)? La risposta è chiara: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e non al giudice amministrativo.
Il quadro normativo di riferimento
La regola generale è contenuta nell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che devolve al giudice ordinario, sezione lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Rientrano in questa giurisdizione anche le controversie che riguardano l’assunzione, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché la responsabilità dirigenziale, pur quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti.
Solo in un caso la giurisdizione passa al giudice amministrativo: quando si discute di “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 63. Il nodo interpretativo è stato quindi capire se, dopo la riforma del 2022, la selezione per il direttore di struttura complessa possa essere qualificata come concorso pubblico per l’assunzione.
La riforma del 2022 e il contrasto giurisprudenziale
Nel settore della dirigenza sanitaria, la disciplina delle selezioni per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è contenuta nell’art. 15, comma 7‑bis, del d.lgs. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Questa riforma ha reso più rigida e strutturata la procedura di selezione, prevedendo criteri predeterminati, valutazione comparativa e formazione di una graduatoria vincolante per il direttore generale.
Prima della novella del 2022, la giurisprudenza era compatta nel ritenere che le controversie sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa spettassero al giudice ordinario. Dopo la riforma, invece, si sono formati due orientamenti contrapposti: una parte dei giudici (ordinari e amministrativi) ha ribadito la giurisdizione del giudice del lavoro; un diverso filone, fatto proprio da alcune sentenze del Consiglio di Stato a partire dalla fine del 2024, ha ritenuto che la nuova disciplina avesse “trasformato” la procedura in un vero e proprio concorso pubblico di assunzione, con conseguente giurisdizione amministrativa.
Per risolvere il contrasto, il TAR Liguria ha utilizzato il rinvio pregiudiziale ex art. 363‑bis c.p.c., chiedendo alle Sezioni Unite di chiarire il corretto riparto di giurisdizione.
La risposta delle Sezioni Unite: Direzione di struttura sanitaria la giurisdizione resta al Giudice del Lavoro in quanto selezione interna, non concorso di assunzione
La Cassazione muove da un dato strutturale del pubblico impiego contrattualizzato: il concorso pubblico serve a costituire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato; su questo rapporto già costituito si innestano poi, in via temporanea, gli incarichi dirigenziali. In ambito sanitario, l’accesso alla dirigenza avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ma l’incarico di direzione di struttura complessa è un incarico aggiuntivo, conferito a chi è già dirigente sanitario.
Le Sezioni Unite affermano che:
- il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa non integra un concorso pubblico in senso tecnico per l’assunzione o il reclutamento di dipendenti, ma una procedura comparativa finalizzata all’attribuzione di una funzione dirigenziale temporanea;
- la qualifica dirigenziale non rappresenta un gradino di carriera rigido, ma esprime l’idoneità professionale del dipendente a ricoprire diversi incarichi dirigenziali nel tempo; la cessazione dell’incarico non comporta “demansionamento” in senso civilistico.
Di conseguenza, la procedura di cui all’art. 15, comma 7‑bis, non può essere qualificata come concorso per l’assunzione ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, né come vera progressione verticale che determini una novazione oggettiva del rapporto.
Effetti della riforma 2022: più trasparenza, stessa giurisdizione
Un passaggio importante della sentenza riguarda l’effetto della legge n. 118/2022 sulla natura della procedura. La riforma ha eliminato la componente fiduciaria nella scelta tra i candidati idonei e ha imposto al direttore generale di nominare il candidato primo classificato in graduatoria. Tuttavia, secondo la Cassazione, questo non trasforma la selezione in un concorso pubblico di assunzione, né modifica la natura privatistica dell’incarico.
Le Sezioni Unite chiariscono che il legislatore ha voluto soltanto rafforzare le garanzie di imparzialità, trasparenza e buon andamento (art. 97 Cost.), introducendo un vincolo più stringente all’esercizio del potere datoriale, ma sempre nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato. Il datore di lavoro pubblico opera quindi come un soggetto privato, seppure “vincolato” al rispetto di criteri oggettivi e non discriminatori, e l’atto di conferimento dell’incarico resta un atto di gestione del rapporto soggetto alla giurisdizione del giudice del lavoro.
Il principio di diritto e le conseguenze operative per dirigenti e aziende sanitarie
Le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto, destinato a valere in tutti i giudizi futuri:
«L’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, anche in base alla disciplina dettata dal comma 7‑bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165».
Le ricadute pratiche sono significative:
- le controversie relative al conferimento, al mancato conferimento o alla revoca dell’incarico di direzione di struttura complessa rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario – sezione lavoro;
- anche le censure indirizzate alla procedura comparativa (bando, nomina della commissione, formazione della graduatoria, valutazione dei titoli e dell’esperienza) sono attratte davanti al Tribunale del lavoro, trattandosi di fasi interne alla gestione di un rapporto di lavoro già costituito;
- il giudice del lavoro può adottare tutti i provvedimenti di accertamento, condanna o natura costitutiva previsti dall’art. 63, comma 2, compresa la disapplicazione degli atti presupposti e il riconoscimento del diritto all’incarico in favore del candidato illegittimamente pretermesso.
Per i dirigenti sanitari interessati a tali incarichi, la sentenza offre un quadro di maggiore certezza: le eventuali contestazioni dovranno essere proposte con gli strumenti del processo del lavoro davanti al giudice ordinario, con tempi, riti e poteri istruttori tipici di questo plesso giurisdizionale. Per le aziende sanitarie, la decisione ribadisce l’esigenza di gestire le selezioni nel rispetto di criteri oggettivi e verificabili, sapendo che eventuali illegittimità saranno sindacate dal giudice del lavoro, anche con possibilità di interventi di tipo costitutivo sul rapporto.
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