La consulenza tecnica in mediazione dopo la sentenza Tribunale Padova 1143/2025

Perché la CTM è “riservata, salvo diverso accordo”

La sentenza resa dal Tribunale di Padova n. 1143 del 21 luglio 2025 offre un chiarissimo banco di prova operativo sulla disciplina della consulenza tecnica in mediazione (CTM) dopo la riforma Cartabia: la relazione dell’esperto nominato in mediazione è coperta dal vincolo di riservatezza e, quindi, è inutilizzabile nel successivo giudizio se le parti non hanno espressamente convenuto la sua producibilità al momento della nomina dell’esperto. In mancanza di tale accordo, il giudice deve semplicemente ignorarla.

L’arresto si colloca in perfetta coerenza con la lettura che valorizza il nuovo art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010 come regola di chiusura: la consulenza tecnica in mediazione è, per default, riservata; diventa producibile e valutabile ex art. 116 c.p.c. solo se le parti, al momento della nomina, pattuiscono espressamente la deroga alla riservatezza.

Il caso deciso dal Tribunale di Padova: appalto, ingiunzione e “falsa partenza” probatoria

La sentenza 1143/2025 nasce da un classico contenzioso di appalto privato.

Una ditta ottiene decreto ingiuntivo per il saldo di lavori di ristrutturazione (contratto collegato a bonus 50%, distinto da altro contratto per interventi al 110%). Il committente propone opposizione, deducendo:

  • mancata esecuzione integrale delle opere sulla pavimentazione esterna (marciapiede perimetrale, zona piscina, vialetti);
  • ritardo nell’esecuzione;
  • richiesta di risarcimento danni per modalità disordinate e trascurate di conduzione del cantiere.

Il Tribunale:

  • conferma la non applicabilità della negoziazione assistita al procedimento monitorio con opposizione e la non obbligatorietà della mediazione;
  • prende atto che le parti hanno comunque esperito una mediazione facoltativa avente funzione conciliativa analoga.
  • Sul merito, il giudice richiama il principio consolidato in tema di contratto di appalto: a fronte dell’eccezione di inadempimento del committente, è l’appaltatore che, agendo per il pagamento, deve provare di avere eseguito le opere conformemente al contratto e alle regole dell’arte.

In questa prospettiva, la consulenza tecnica svolta in mediazione viene in rilievo in due passaggi:

  • le parti discutono in giudizio della possibilità di utilizzare la perizia formata in mediazione;
  • il Tribunale, da un lato, registra che l’attrice (impresa) non ha fornito prova adeguata dell’esecuzione delle lavorazioni contestate, dall’altro esclude l’utilizzabilità della perizia resa in mediazione, per violazione del regime di riservatezza.

Il cuore della decisione: CTM inutilizzabile senza accordo ex art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010

Il Tribunale di Padova affronta in modo esplicito il nodo della CTM:

  • richiama testualmente l’art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010, nella parte in cui prevede che
    “Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, c.p.c.”;
  • accerta che, nel caso di specie, non vi è stato alcun accordo tra le parti per la producibilità della relazione;
  • conclude che la perizia resa in mediazione non può essere utilizzata ai fini decisori, essendo pienamente operante l’art. 9 d.lgs. 28/2010 sul dovere di riservatezza di mediatore, organismo e partecipanti rispetto a dichiarazioni e informazioni acquisite in quella sede.

La sentenza, quindi:

  • qualifica la CTM come documento coperto da riservatezza interna, al pari delle dichiarazioni rese in mediazione;
  • afferma che la deroga alla riservatezza deve essere oggetto di specifico accordo delle parti, espresso “al momento della nomina” dell’esperto;
  • in assenza di tale pattuizione, il giudice non può utilizzare la perizia né come prova, né come argomento di prova, pur rimanendo salva la possibilità di decidere la causa sulla base di altri elementi.

Dalla giurisprudenza “ante Cartabia” al nuovo assetto: inversione di prospettiva

Prima della riforma Cartabia, l’art. 8 d.lgs. 28/2010 disciplinava la facoltà del mediatore di avvalersi di esperti, ma non conteneva alcuna previsione espressa sulla producibilità, in giudizio, della CTM.

Su questo vuoto normativo si era innestata una giurisprudenza che, in nome di un “equilibrato contemperamento” tra riservatezza, economicità e utilità delle attività svolte in mediazione, aveva spesso ammesso:

  • la producibilità in giudizio della relazione tecnica formata in mediazione;
  • la sua valutazione come prova atipica, pur in presenza di riserve sulla legittimità della produzione rispetto al principio di segretezza.

La riforma Cartabia interviene espressamente su questo punto:

  • innesta nel nuovo comma 7 dell’art. 8 un meccanismo chiaro:
    regola generale: CTM coperta da riservatezza (art. 9);
    eccezione: producibilità in giudizio solo se, al momento della nomina dell’esperto, le parti convengono espressamente tale possibilità, quale deroga convenzionale all’art. 9;
    conseguenza: in presenza dell’accordo, la relazione è valutabile ex art. 116, comma 1, c.p.c. come prova atipica; in assenza, è inutilizzabile.

La sentenza del Tribunale di Padova 1143/2025 rappresenta uno dei primi arresti che applicano il nuovo assetto in modo lineare e rigoroso:

  • prende posizione contro la precedente prassi “tollerante” sulla producibilità di fatto delle CTM;
  • rafforza la lettura secondo cui l’accordo delle parti non è un semplice “optional” ma una condizione di legittimo utilizzo della perizia nel successivo giudizio.

Il ruolo dell’art. 9 d.lgs. 28/2010: riservatezza come architrave dell’istituto

Questa impostazione:

  • riafferma la natura informale, destrutturata e protetta della mediazione;
  • contrasta derive “processualizzanti” che trasformerebbero la mediazione in una sorta di anticamera istruttoria del giudizio, con CTM usata sistematicamente come “ennesima perizia” di parte o di ufficio;
  • consente, solo in presenza di un accordo consapevole e documentato, di trasformare la CTM in un documento utilizzabile anche nel processo, senza tradire la ratio conciliativa dell’istituto.

La CTM come prova atipica: quando e come può entrare in giudizio

La CTM, anche quando è producibile, non si “trasforma” in una CTU, ma resta una prova atipica.

In presenza di:

  • nomina dell’esperto in mediazione;
  • accordo delle parti, espresso e verbalizzato “al momento della nomina”, per la producibilità in giudizio della relazione, in deroga all’art. 9;

la CTM:

  • potrà essere allegata nel fascicolo del successivo giudizio;
  • sarà valutata dal giudice ex art. 116, comma 1, c.p.c., al pari degli altri elementi istruttori, quale argomento di prova.

La sentenza in esame ricorda questo schema normativo, pur non applicandolo, perché nel caso concreto l’accordo mancava del tutto.

Conclusioni: una CTM “a doppio binario” e una scelta che va fatta prima

Dalla combinazione tra la sentenza del Tribunale di Padova n. 1143/2025 e l’analisi dottrinale e giurisprudenziale successiva alla riforma Cartabia emergono alcuni punti fermi:

  1. La CTM è, per sua natura, coperta da riservatezza: rientra nel perimetro dell’art. 9 d.lgs. 28/2010, al pari delle dichiarazioni rese in mediazione.
  2. La producibilità in giudizio è eccezionale e pattizia:
    – richiede un accordo espresso delle parti, da assumere “al momento della nomina dell’esperto”;
    – tale accordo deroga convenzionalmente alla riservatezza;
    – solo in presenza di tale accordo la CTM diviene producibile e valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c. come prova atipica.
  3. Senza accordo, la CTM è inutilizzabile nel processo:
    – il giudice non può fondare la decisione su di essa;
    – la sentenza lo afferma in modo esplicito, respingendone l’utilizzabilità sia sul piano probatorio, sia quale mero argomento.
  4. La scelta sul “destino” della CTM va compiuta a monte:
    – in sede di mediazione, avvocati e parti devono decidere consapevolmente se vogliono una consulenza “solo per mediare” o anche “per giudicare”;
    – mediatori e organismi devono strutturare verbali e modulistica in modo da cristallizzare con chiarezza tale opzione.
  5. La CTM non sostituisce l’onere di allegazione e prova:
    – anche laddove esista una perizia tecnica, la parte che agisce o resiste in giudizio non può prescindere dall’articolazione di idonei mezzi di prova;
    – la vicenda dell’appalto deciso a Padova mostra come l’assenza di un solido impianto probatorio non possa essere “colmata” da una CTM inutilizzabile.

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