Cassazione 2817/2026, le categorie omogenee negli accordi di ristrutturazione

La sentenza n. 2817/2026 della Prima sezione civile della Cassazione rappresenta un deciso argine contro l’uso più ampio delle categorie negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa ex art. 61 CCII, valorizzando il controllo giudiziale (e il ruolo del commissario giudiziale) su tre piani: formazione delle categorie, effettività del consenso e fattibilità del piano.

1. Il caso: accordo ex art. 61 CCII e “mega categoria” bocciata

La vicenda riguarda una Società per azioni che aveva chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa ex artt. 40, 54 e 61 CCII.

Il Tribunale di Torino, nominato il commissario giudiziale ai sensi dell’art. 40, comma 4, CCII, ha ricevuto una prima relazione sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano e, successivamente, un’ulteriore relazione che evidenziava “profili di criticità in ordine all’ammissibilità ed alla fattibilità”.

In assenza di opposizioni dei creditori, il tribunale ha rigettato la domanda di omologa; la Corte d’appello di Torino ha confermato il rigetto.

Elemento centrale del caso è la costruzione di una “mega categoria” che accorpava i crediti dei fornitori (circa 3 milioni di euro) e i crediti delle banche (circa 1 milione, alcuni assistiti da garanzie MCC), all’interno della quale la quasi totalità dei fornitori aveva aderito all’accordo, mentre la quasi totalità delle banche non aveva prestato adesione.

Proposto ricorso, la Cassazione lo rigetta, facendo discendere da questa architettura categoriale e dalle lacune probatorie sui consensi la non omologabilità dell’accordo.

2. Il ruolo del commissario giudiziale: non “mera opinione”

Il primo motivo di ricorso sosteneva che il commissario giudiziale avrebbe dovuto limitarsi a compiti di controllo “tipici” della domanda con riserva ex art. 44 CCII e non poteva essere investito di un incarico lato sensu peritale su veridicità dei dati e fattibilità del piano.

Inoltre, la valutazione sulla fattibilità sarebbe riservata in via esclusiva al professionista indipendente, la cui attestazione assumerebbe valore centrale, mentre il parere del commissario si ridurrebbe a mera opinione.

La Cassazione respinge recisamente questa lettura.

Richiamando l’art. 48, comma 4, CCII, la Corte afferma che, nel giudizio di omologa degli accordi a efficacia estesa, il tribunale deve decidere “sentito il commissario giudiziale”, e può conferire a quest’ultimo il compito di riferire su ogni aspetto rilevante ai fini della decisione, senza alcuna preclusione rispetto ai profili oggetto dell’attestazione del professionista indipendente ex art. 57, comma 4, CCII.

Da qui il primo principio di diritto: negli accordi a efficacia estesa ex art. 61 CCII, il commissario può essere incaricato di esprimersi su tutti i punti decisivi per l’omologa, comprese veridicità dei dati e fattibilità, che non sono cristallizzate in una sorta di “prova legale” rappresentata dall’attestazione.

La Corte valorizza anche l’art. 10, par. 3, della direttiva (UE) 2019/1023, che impone all’autorità giudiziaria la facoltà di rifiutare l’omologazione di un piano privo di ragionevole prospettiva di evitare l’insolvenza o di garantirne la sostenibilità economica.

Per la prassi, ciò significa che il professionista indipendente resta centrale, ma il commissario giudiziale assume un ruolo decisivo di verifica critica e di supporto al controllo officioso del tribunale; il suo parere non è degradabile a semplice opinione delle parti.

3. Prova dell’esistenza degli accordi: niente “campioni statistici”

Il secondo terreno su cui la Cassazione interviene riguarda l’effettiva conclusione degli accordi e la prova dell’adesione dei creditori.

La Corte d’appello aveva rilevato la mancanza, “a tutt’oggi”, di numerose pec di accettazione degli accordi, sottolineando che tale mancanza compromette l’attività di verifica – definita “essenziale” negli accordi a efficacia estesa – dell’effettivo consenso dei creditori.

Il ricorrente sosteneva che il deposito e la pubblicazione nel Registro delle imprese ex art. 40, comma 4, CCII sarebbero sufficienti, e che la produzione di un “campione statisticamente significativo” di pec avrebbe dovuto bastare a dimostrare l’autenticità delle sottoscrizioni e i poteri dei firmatari.

La Cassazione, invece, precisa che:

  • l’esistenza degli accordi è un presupposto fondante dello strumento, oggetto necessario della domanda di omologa;
  • il giudice, anche su segnalazione del commissario, può (e deve) verificare l’effettiva conclusione degli accordi, e non è sufficiente una verifica “a campione”;
  • la conclusione degli accordi, in quanto fatto costitutivo, deve sussistere per intero e non può essere provata statisticamente.

Secondo principio di diritto: la pubblicazione degli accordi nel Registro delle imprese non impedisce al tribunale di verificare, anche d’ufficio, l’effettiva conclusione degli accordi tra debitore e creditori, con accertamento di fatto insindacabile in Cassazione.

Per gli operatori, questo si traduce in un obbligo operativo di curare la tracciabilità integrale delle adesioni: in particolare, l’utilizzo della pec è valorizzato proprio perché consente di identificare con certezza i soggetti e la loro volontà adesiva.

4. Categorie ex art. 61 CCII e divieto di “gerrymandering”

Il cuore della decisione si colloca sul terzo motivo, relativo al regime delle “categorie” negli accordi a efficacia estesa.

La ricorrente sosteneva che i principi di classamento obbligatorio e di omogeneità di trattamento nelle classi non sarebbero applicabili agli accordi ex art. 61 che sarebbero, invece, retti dall’autonomia negoziale e dalla facoltatività della formazione di distinte categorie.

La Cassazione distingue con nettezza:

  • gli accordi ordinari ex art. 57 CCII, dove i creditori non aderenti restano estranei e conservano la pretesa al pagamento integrale;
  • gli accordi ad efficacia estesa ex art. 61 CCII, nei quali, in presenza di determinate condizioni, l’effetto dell’accordo si estende ai creditori non aderenti, in una logica contigua al concordato preventivo ex art. 117 CCII.

Tra le condizioni essenziali, il primo comma dell’art. 61 richiede che creditori aderenti e non aderenti siano collocati nella “medesima categoria”, individuata tenendo conto dell’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici.

La definizione ricalca quella di “classe di creditori” dell’art. 2, lett. r), CCII, e l’uso del lemma “categoria” è letto come volontà di mantenere distinte le fisionomie dei due istituti, non di negare il richiamo ai criteri elaborati in materia di classi.

La Corte afferma che:

  • negli accordi a efficacia estesa la formazione di categorie è obbligatoria, non facoltativa, per consentire l’estensione dell’accordo ai creditori non aderenti;
  • le categorie non possono essere formate ad libitum, ma devono aggregare crediti omogenei quanto a posizione giuridica (natura, privilegio/chirografo, contestazioni, presenza di garanzie di terzi) e interessi economici (fonte, tipologia socio-economica, tornaconto del titolare);
  • si può fare riferimento al formante giurisprudenziale sul concordato preventivo (fra cui Cass. n. 9378/2018) circa i criteri di omogeneità, purché si tenga conto della distinta disciplina.

La decisione richiama espressamente il rischio di pratiche elusive di “gerrymandering” – costruzione di categorie “accoglienti” e indistinte, nelle quali il voto favorevole di creditori di una certa tipologia (ad esempio, fornitori commerciali) sovrasti quello negativo di altri (per esempio, banche garantite), al solo fine di centrare il requisito del 75% dell’art. 61, comma 2, lett. c), CCII. In questo quadro, nel caso di specie, la “mega categoria” che mescolava fornitori e banche, alcune assistite da garanzia MCC, è ritenuta illegittima.

Terzo principio di diritto: negli accordi a efficacia estesa la formazione di categorie di creditori omogenee sotto il profilo della posizione giuridica e degli interessi economici è un presupposto necessario dell’istituto, e per la concreta individuazione dei criteri è legittimo attingere agli approdi dottrinali e giurisprudenziali sulle classi nel concordato preventivo; la diversa terminologia serve solo a preservare la distinta identità dei due strumenti.

5. Implicazioni operative per procedure di crisi e sovraindebitamento

Pur riferendosi agli accordi di ristrutturazione ex CCII, la decisione è rilevante per l’intero sistema delle procedure di composizione della crisi (incluso il sovraindebitamento) per almeno tre profili:

  • Rafforzamento del controllo giudiziale: il tribunale non è un mero certificatore formale, ma esercita un penetrante controllo officioso su fattibilità, effettività del consenso e architettura delle categorie, con il supporto tecnico del commissario giudiziale.
  • Centralità dell’omogeneità: qualunque meccanismo che preveda maggioranze qualificate e possibili estensioni coattive degli effetti agli “assenti” deve poggiare su categorie/classi realmente omogenee, per evitare che minoranze qualificate siano di fatto schiacciate da maggioranze costruite artificialmente.
  • Onere probatorio integrale sul consenso: non è più sostenibile una logica di “campione statisticamente significativo” per dimostrare l’adesione; le adesioni – specie quando veicolate tramite pec – devono essere integralmente documentate e controllabili, perché costituiscono il presupposto di legittimità dell’intero strumento.

La Cassazione, in definitiva, alza l’asticella per l’utilizzo degli accordi ad efficacia estesa: la costruzione delle categorie deve essere coerente con il dato normativo e con la ratio di tutela dei creditori non aderenti, il consenso deve essere pienamente trasparente e verificabile, e la sostenibilità del piano è oggetto di un controllo sostanziale, nel quale il parere del commissario giudiziale assume un ruolo strutturale al fianco dell’attestazione del professionista indipendente.

Per scaricare la sentenza clicca il seguente link

Per ricevere consulenza in tema di Cassazione 2817/2026, le categorie omogenee negli accordi di ristrutturazione contattaci tramite e-mail



    Ho letto l'informativa sulla Privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati, secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR)

    Comments are closed