Impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC non compreso nell’elenco D.G.S.I.A., Sezioni Unite del 18 febbraio 2026

Nel regime transitorio dell’art. 87‑bis d.lgs. 150/2022, l’impugnazione penale inviata via PEC a un indirizzo non censito nel decreto DGSIA 9.11.2020 è inammissibile, anche se riferibile all’ufficio competente; fa eccezione solo il caso in cui, entro il termine di decadenza, la stessa PEC venga inoltrata telematicamente – da quell’indirizzo “errato” a quello corretto indicato nel decreto – realizzando una continuità digitale del deposito.

1. Il caso: riesame cautelare e PEC “giusta ma sbagliata”

Un indagato ex art. 416‑bis c.p. impugnava in Cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Palermo aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame contro la misura degli arresti domiciliari.
La ragione dell’inammissibilità stava nella modalità di deposito: l’istanza era stata trasmessa via PEC a un indirizzo dell’ufficio giudiziario competente, ma diverso da quelli “abilitati” dal decreto DGSIA 9.11.2020, in violazione dell’art. 87‑bis, comma 7, lett. c) ed e), d.lgs. 150/2022.

In Cassazione, la difesa invocava un precedente favorevole (Sez. VI, n. 19415/2025), in cui era stata ritenuta ammissibile un’impugnazione comunque pervenuta in tempo all’ufficio competente, pur inviata a indirizzo PEC non conforme al decreto DGSIA.
La Prima Sezione, rilevato un contrasto giurisprudenziale, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, circoscrivendo il tema: ammissibilità o meno dell’impugnazione inviata a PEC non censita, ma riferibile all’ufficio giusto e ricezione dell’atto entro il termine.

2. Il contrasto: favor impugnationis vs rigidità formale

Le Sezioni Unite hanno ricostruito un quadro interpretativo diviso in due orientamenti.

  • Orientamento “rigoroso” (maggioritario)
    • L’art. 87‑bis, comma 7, prevede tassativamente le cause di inammissibilità e impone che il deposito telematico avvenga solo agli indirizzi PEC individuati dal decreto DGSIA.
    • L’invio ad altro indirizzo, anche se dell’ufficio competente, integra la causa di inammissibilità, non sanabile per “raggiungimento dello scopo”, perché la disciplina telematica è speciale e chiusa.
  • Orientamento “estensivo” (minoritario)
    • In alcune decisioni (in particolare Sez. VI, n. 19415/2025), si è valorizzato il fatto che la cancelleria avesse preso in carico l’impugnazione e l’avesse considerata nella lavorazione del fascicolo.
    • Richiamando Sez. U, n. 1626/2020, si è ritenuto che, se l’atto raggiunge l’ufficio competente in tempo, il rigorismo formale non deve prevalere su favor impugnationis e diritto di accesso alla giustizia ex art. 6 CEDU.

Le Sezioni Unite sono quindi chiamate a stabilire se, nel nuovo quadro del deposito telematico, possa valere un principio di “elasticità” simile a quello elaborato per il deposito cartaceo (ricorso presentato alla cancelleria sbagliata ma pervenuto in tempo a quella giusta).

3. Il principio delle Sezioni Unite: tassatività sì, ma con “continuità digitale”

Le Sezioni Unite aderiscono all’orientamento rigoroso, ma lo modulano con un temperamento importante.

3.1 Regola generale: l’indirizzo non censito rende l’impugnazione inammissibile

La Corte parte dall’interpretazione letterale dell’art. 87‑bis, letta alla luce dell’art. 12 disp. prel.:

  • la norma elenca in maniera tassativa le cause di inammissibilità, fra cui l’invio a PEC non riferibile, “secondo il provvedimento DGSIA”, all’ufficio competente;
  • la ratio è duplice: semplificazione e certezza delle forme (strumento digitale), ma anche gestione razionale dei flussi in cancelleria, evitando oneri di smistamento “creativo” a carico degli uffici.

Sotto il profilo convenzionale, la Corte valorizza la giurisprudenza CEDU (Succi c. Italia, Zubac c. Croazia, Xavier c. Francia), che ammette requisiti formali rigorosi purché:

  • siano prevedibili;
  • non impongano oneri eccessivi all’interessato;
  • siano proporzionati allo scopo (efficienza, durata ragionevole, legalità processuale).

La disciplina transitoria, inoltre, non restringe l’accesso: l’imputato può sempre utilizzare il deposito cartaceo, mentre il telematico è un’opzione in più, non un onere inevitabile.

3.2 Il temperamento: la “continuità digitale”

Il punto di equilibrio sta nella nozione di continuità digitale.
Le Sezioni Unite affermano che l’impugnazione è ammissibile se, entro il termine per impugnare:

  • l’atto è stato inizialmente inviato a un indirizzo PEC non censito ma riferibile all’ufficio competente, e
  • la PEC viene inoltrata telematicamente dalla casella “errata” a quella corretta, inclusa nell’elenco DGSIA, oppure l’impugnante provvede a un nuovo invio all’indirizzo corretto entro i termini.

In questi casi, non si tratta di “raggiungimento dello scopo” in senso civilistico, ma di un percorso interamente telematico che si chiude, nei termini, sul canale legalmente previsto: il domicilio digitale corretto è, comunque, raggiunto tempestivamente e per via PEC.

Al contrario, non è ammissibile l’impugnazione quando:

  • l’invio iniziale è a PEC non censita, e
  • l’atto arriva all’ufficio competente solo in forma cartacea (es. stampa da parte della cancelleria o deposito fisico successivo), senza ulteriore inoltro PEC a indirizzo abilitato.

In tale ipotesi, si crea una “ibridazione” telematico/cartacea non prevista dalla norma, che sottrae l’atto al controllo tecnico (formati, dimensioni, firme) demandato espressamente all’indirizzo PEC abilitato e ai protocolli collegati.

3.3 Il principio di diritto

L’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco del decreto DGSIA 9.11.2020, anche se riferibile all’ufficio competente, è inammissibile, salvo che sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la stessa modalità di posta elettronica, dalla casella “errata” a quella “censita”.

La sentenza è consultabile al seguente link: Corte di Cassazione

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